Il Consiglio Direttivo dell'Ordine è composto da:
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MORGANTINI DR. ENRICO
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PRESIDENTE
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BONANNO DR.SSA STEFANIA
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VICEPRESIDENTE
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CAMMILLI DR. ANDREA
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TESORIERE |
BANTI DR. SIMONE | SEGRETARIO |
CECCHI DR. LUIGI |
CONSIGLIERE
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BOTTARI DR. ANTONIO |
CONSIGLIERE
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RANZANI DR.SSA ALINA |
CONSIGLIERE
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DEL LUCCHESE DR.SSA GIORDANA | CONSIGLIERE |
MENICHETTI DR.SSA ELENA | CONSIGLIERE |
Tale consiglio rimarrà in carica fino alle prossime elezioni che avverranno
alla fine dell'anno 2028. |
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da:
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PRESIDENTE
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FALOSSI DR. ANTONIO | |
CIRIACO DR.MASSIMILIANO | |
MARIANI DR.SSA GIUSEPPINA | SUPPLENTE |
Tale consiglio rimarrà in carica fino alle prossime elezioni che avverranno
alla fine dell'anno 2028. |
ORGANI DELL'ORDINE E RELATIVE FUNZIONI
Sono organi dell'Ordine l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti.
Essi sono disciplinati dal DLgsCPS n. 233/1946 (e successive modificazioni e integrazioni), che ha ricostituito gli Ordini delle professioni sanitarie, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 221/1950 (e successive modificazioni e integrazioni). Altri riferimenti possono essere contenuti nei regolamenti interni di ciascun Ordine.
ASSEMBLEA
E' costituita dagli iscritti all'Albo. E' organo elettorale e deliberativo dell'Ordine. E' presieduta dal Presidente dell'Ordine.
Si riunisce, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dal regolamento interno di ciascun Ordine, in via ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno, e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario o qualora ne faccia richiesta un sesto degli iscritti all'Albo, oppure quando occorra deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Consiglio Direttivo stabilisce le tasse previste dalla legge.
L'Assemblea:
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- delibera in merito alle spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;
- decide, in adunanza generale ed in via definitiva, sul ricorso contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di tasse.
CONSIGLIO DIRETTIVO
E' eletto dall'assemblea tra gli iscritti all'Albo, e ha durata triennale. La sua composizione varia in ragione del numero degli iscritti. E' il principale organo deliberativo e di amministrazione dell'Ordine.
Il Consiglio Direttivo:
- elegge tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
- compila e tiene l'Albo dell'Ordine e lo pubblica al principio di ogni anno; entro il mese di dicembre di ogni anno provvede alla revisione dell'Albo stesso e alle opportune variazioni;
- delibera sulle domande di iscrizione, di trasferimento dell'iscrizione e di eventuale reiscrizione; pronuncia la cancellazione dall'Albo nei casi previsti;
- vigila sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuove e favorisce tutte le iniziative volte a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- dà il proprio concorso alle autorità locali per lo studio e l'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
- si interpone, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, procurando la conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, fornisce il proprio parere sulle controversie insorte;
- entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione all'Albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere;
- delibera sulle spese in attuazione del bilancio di previsione, nonché dispone gli eventuali storni di bilancio;
- stabilisce, con provvedimento motivato, i documenti d'archivio da scartare (va comunque rammentato che lo scarto dei documenti è subordinato all'autorizzazione del competente Soprintendente archivistico);
- delibera sugli acquisti di beni e/o servizi, sui lavori e sugli altri contratti dell'Ordine;
- adotta i regolamenti interni dell'Ordine (che devono poi essere sottoposti all'approvazione della Federazione nazionale).
PRESIDENTE
E' il legale rappresentante dell'Ordine. E' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, e dura in carica tre anni.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli iscritti;
- decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali e cura che sia fatta menzione esatta nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate;
- dirige i lavori delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, ne cura il loro regolare svolgimento, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici dell'Ordine;
- quando gli risultino fatti che possano formare oggetto di procedimento disciplinare, dopo averne verificato le circostanze e assunto le opportune informazioni, provvede all'audizione dell'incolpato, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni;
- firma tutti gli atti e la corrispondenza che impegnano l'Ordine all'esterno;
- firma i certificati da rilasciarsi dall'Ordine; tale funzione può essere comunque attribuita anche a un dipendente dell'Ordine appositamente incaricato;
- provvede all'apertura della corrispondenza in arrivo all'Ordine; tale funzione può essere comunque attribuita anche a un dipendente dell'Ordine appositamente incaricato;
- firma i mandati di pagamento;
- può delegare il Vicepresidente a svolgere alcune delle proprie funzioni.
VICEPRESIDENTE
E' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, e dura in carica tre anni.
Il Vicepresidente:
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi;
- svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente.
La normativa non prevede ipotesi di sostituzione del Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento. Tuttavia si ritiene che, con apposita disposizione di regolamento interno, possa essere prevista la sostituzione del Vicepresidente con il consigliere più anziano, che non sia il Segretario o il Tesoriere.
SEGRETARIO
E' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, e dura in carica tre anni.
Il Segretario:
- è responsabile del regolare andamento dell'ufficio;
- è a lui affidata la responsabilità dell'archivio dell'Ordine;
- è responsabile dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, dei registri delle relative deliberazioni, del registro degli atti compiuti in sede conciliativa (relativi alle controversie tra sanitari o tra sanitario e persona o enti per gli onorari e le questioni inerenti all'esercizio professionale), dei pareri espressi dal Consiglio e degli altri registri prescritti dal Consiglio stesso;
- a lui spetta l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati; tale funzione può comunque essere attribuita anche a un dipendente dell'Ordine appositamente incaricato;
- in quanto responsabile dell'archivio, può firmare, in luogo del Presidente, i certificati rilasciati dall'Ordine;
- controfirma i mandati di pagamento firmati dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito nei suoi compiti dal consigliere meno anziano d'età, che non sia il Tesoriere.
TESORIERE
E' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, e dura in carica tre anni.
Il Tesoriere:
- custodisce ed è responsabile del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine;
- può essere tenuto a prestare idonea cauzione, di cui il Consiglio stabilisce importo e modalità;
- è preposto alla riscossione delle entrate dell'Ordine diverse dai contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
- provvede al pagamento, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, dei mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario;
- è responsabile del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato;
- tiene il registro "a madre e figlia" per le somme incassate contro quietanza, il registro di entrata e uscita, il registro "a madre e figlia" dei mandati di pagamento, l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine.
La normativa non prevede ipotesi di sostituzione del Tesoriere in caso di sua assenza o impedimento. Tuttavia si ritiene che, con apposita disposizione di regolamento interno, possa essere prevista la sostituzione del Tesoriere con un consigliere, che non sia il Segretario (né, naturalmente, il Presidente o il Vicepresidente), appositamente incaricato dal Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E' eletto dall'assemblea tra i propri iscritti, si compone di tre membri effettivi e di un supplente, non appartenenti al Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni. Solitamente i componenti il Collegio individuano tra loro un Presidente, il quale dovrà curare i rapporti con il Presidente dell'Ordine, con il Consiglio Direttivo e con l'Assemblea degli iscritti.
Legittimati a partecipare ai lavori del Collegio sono i membri effettivi; soltanto nei casi di assenza, impedimento o dimissioni di uno di essi, si verifica la sua sostituzione con il revisore supplente.
Le funzioni del Collegio dei revisori dei conti non sono esplicitamente individuate dalla normativa, ma, generalmente, sono indicate nei regolamenti interni di ciascun Ordine.
Comunque, in considerazione della sua natura di organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, si deve ritenere che il Collegio dei revisori dei conti debba:
controllare la regolare tenuta della contabilità dell'Ordine;
verificare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ordine;
verificare il conto consuntivo dell'Ordine;
esaminare, nel corso dell'esercizio finanziario, i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'Ordine.